Quando una SRL chiude l’anno in utile, i soci possono lasciarlo in azienda invece di distribuirlo. Per le startup innovative è un obbligo: finché mantengono lo status, gli utili non si distribuiscono.
Eppure l’INPS può chiedere contributi al socio lavoratore anche su quegli utili rimasti nella società e mai incassati. È il cosiddetto utile virtuale.
Si possono chiedere contributi su somme che il socio non ha mai ricevuto, e che in alcuni casi sarebbe persino vietato distribuirgli? Molti giudici hanno detto di no, ma la Cassazione non si è ancora pronunciata. Fino ad allora il rischio c’è.
Cos’è l’utile virtuale
La società produce un utile e i soci decidono di lasciarlo dentro l’azienda, a riserva o reinvestito nell’attività.
L’utile virtuale è la parte di quell’utile che viene attribuita al socio in base alla sua quota di partecipazione, anche se non gli è stata distribuita. L’INPS la considera reddito rilevante per calcolare i contributi del socio lavoratore iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti.
Si chiama “virtuale” non perché l’utile non esista, ma perché non è diventato reddito incassato dal socio. Esiste nel bilancio della società, non nel suo portafoglio.
Un esempio. La SRL chiude l’anno con 100.000 euro di utile e tu hai il 30% delle quote. Quei 30.000 euro non ti vengono distribuiti, restano in azienda, ma l’INPS può considerarli base su cui chiedere contributi oltre il minimale.
Per le startup innovative succede anche quando la distribuzione è vietata: finché mantengono lo status non possono distribuire utili, e il socio lavoratore può comunque vedersi chiedere contributi sulla quota rimasta nella società.
Su quali basi l’INPS conteggia gli utili non distribuiti
L’INPS fonda la propria pretesa sull’articolo 3-bis del DL 384/1992. La norma definisce la base imponibile INPS per artigiani e commercianti sulla totalità dei redditi d’impresa.
Tuttavia, dal 2020 gli utili da partecipazione in S.r.l. senza lavoro attivo sono esclusi, configurandosi come redditi di capitale (v. Circolare INPS n. 52 del 2023).
Su questa base l’Istituto non considera dunque solo quello che il socio ha incassato, ma anche il reddito prodotto dalla società e la quota riferibile alla sua partecipazione. Se il socio lavora nella SRL, ed è iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti, quella quota può entrare nella base contributiva anche quando l’utile non viene distribuito.
C’è anche una ragione anti-elusiva. Se i contributi fossero dovuti solo sugli utili distribuiti, basterebbe lasciarli a riserva ogni anno per abbassare la base contributiva, continuando intanto a lavorare nella società.
Dal punto di vista dell’INPS è una logica difendibile. È sul fronte opposto che le cose si complicano.
Il caso diverso: la SRL in trasparenza fiscale
Il caso della SRL che ha optato per il regime di trasparenza fiscale, è diverso: l’utile viene imputato direttamente ai soci per legge nell’anno in cui la società lo produce, anche se non viene distribuito. Il socio paga le imposte su quella quota a prescindere dall’incasso.
In questo caso il conteggio contributivo sugli utili non distribuiti è molto meno discutibile, perché l’utile è già trattato fiscalmente come reddito del socio.
Fuori dalla trasparenza, invece, resta il problema centrale: l’INPS può chiedere contributi su un utile che la SRL ha prodotto, ma che il socio non ha mai incassato.
Utile non distribuito: perché i contributi possono non essere dovuti
La tesi opposta parte dalla natura stessa della SRL.
La società è un soggetto giuridico autonomo ed ha un patrimonio separato da quello dei soci. Finché l’assemblea non delibera la distribuzione, l’utile resta della società: il socio non lo ha incassato, non può usarlo liberamente e non ha un diritto attuale a riceverlo.
Per questo molti soci contestano la richiesta dell’INPS: pagare contributi su somme rimaste nella SRL significa trattare come reddito personale qualcosa che personale non è ancora diventato.
C’è poi un altro elemento. L’utile che deriva dalla partecipazione in una SRL non è, di per sé, reddito d’impresa del socio. È reddito di capitale, cioè il frutto della partecipazione societaria. E la Gestione Artigiani e Commercianti dovrebbe riguardare il reddito d’impresa legato all’attività lavorativa del socio, non ogni incremento di valore prodotto dalla società.
La giurisprudenza più recente sull’utile virtuale
Ad oggi non esiste una risposta univoca.
- La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 260/2022, ha dato ragione al socio lavoratore e confermato l’annullamento dell’avviso di addebito. Gli utili accantonati a riserva restano nel patrimonio della SRL e non risultano dichiarati dal socio ai fini IRPEF, quindi l’INPS non può trasformarli, da soli, in base contributiva personale.
- La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 693/2023, ha escluso l’addebito, ma con altra motivazione: una SRL ordinaria non diventa “trasparente” solo perché all’INPS serve imputare l’utile ai soci. Serve una scelta espressa della società, prevista dall’articolo 115 del TUIR.
- La Corte d’Appello di Palermo ha seguito la strada opposta. Ha dato peso alla funzione previdenziale dei contributi e all’esigenza di evitare che il sistema venga svuotato lasciando ogni anno gli utili dentro la società. In questa lettura, la mancata distribuzione non basta a mettere al riparo il socio lavoratore.
Tre decisioni, due direzioni. Per questo la questione è arrivata in Cassazione: la sezione Lavoro ha scelto la pubblica udienza e coinvolto la Procura Generale, per arrivare a un principio di diritto stabile.
Le ordinanze interlocutorie sono tre:
- n. 4489 del 27 febbraio 2026, sul ricorso legato alla sentenza di Firenze;
- n. 5476 dell’11 marzo 2026, relativa alla sentenza di Genova;
- n. 8570 del 6 aprile 2026, sul ricorso relativo alla sentenza di Palermo.
Fino alla pronuncia della Cassazione, le sentenze favorevoli ai soci valgono come precedenti, non come regola definitiva.
Quanto incidono gli utili a riserva sui contributi: un esempio
Prendiamo un socio amministratore che lavora stabilmente nella SRL ed è iscritto anche alla Gestione Commercianti.
Ha un compenso da amministratore di 24.000 euro, su cui versa i contributi alla Gestione Separata. Su quel fronte gli utili della società non cambiano nulla.
Quello che cambia è la Gestione Commercianti.
Immagina che la SRL chiuda l’anno in utile e decida di lasciarlo a riserva. La quota di reddito d’impresa riferibile al socio è di 30.000 euro, mai distribuita. È questa la base della Gestione Commercianti: il compenso da amministratore resta fuori, perché segue la Gestione Separata. Secondo la lettura dell’INPS, anche quei 30.000 euro lasciati a riserva possono entrare nel calcolo.
Il contributo fisso sul minimale resta dovuto comunque: nel 2026, per i commercianti, è di 4.611,64 euro. La differenza sta nella quota variabile, che si applica sulla parte eccedente il minimale di 18.808 euro.
| Gestione Commercianti 2026 | Senza conteggio degli utili a riserva | Con conteggio degli utili a riserva |
| Contributo fisso fino al minimale | 4.611,64 € | 4.611,64 € |
| Quota variabile 24,48% su 11.192 € | — | 2.739,82 € |
| Totale Gestione Commercianti | 4.611,64 € | 7.351,46 € |
In questo esempio, la pretesa INPS sull’utile virtuale vale circa 2.740 euro in più.
Come funzionano minimale, contributo fisso e quota variabile lo abbiamo spiegato nella guida su INPS soci SRL.
Cosa fare prima che arrivi l’avviso INPS
Finché la Cassazione non si pronuncia, sull’utile virtuale l’incertezza rimane. Meglio non aspettare l’avviso INPS: ruoli, compensi e assetto della SRL vanno definiti pensando da subito alla posizione dei soci.
La previdenza può costare parecchio. Non basta chiedersi quanto costa un compenso da amministratore o quale sia il netto per il founder.
Se il socio lavora stabilmente nella società, va capito anche se può scattare la Gestione Artigiani e Commercianti, e quanto incidono gli utili lasciati a riserva.
Vale per molte SRL, ancora di più per le startup, dove cassa, compensi dei founder e reinvestimento degli utili sono questioni collegate.
Startax lavora ogni giorno con SRL innovative e non.
Quando impostiamo la struttura societaria non ci fermiamo al calcolo dei compensi: valutiamo anche la posizione previdenziale dei soci, prima che diventi un costo inatteso o un contenzioso.
Non adattiamo modelli tradizionali all’innovazione. Nasciamo nell’innovazione e lavoriamo con chi costruisce impresa.