Clausole dii stile: 6 clausole critiche nei contratti VC

Il rischio delle clausole di stile è che credi ti stiano proteggendo non producano alcun effetto giuridico. Restano nel contratto, ma in caso di conflitto vengono semplicemente ignorate.

Hai appena chiuso il tuo primo round. L’investitore ti manda il term sheet: 20 pagine, tutto in inglese, clausole “standard VC”. Sembra tutto a posto. È lo stesso modello usato ovunque.

Il problema è questo: quel contratto nasce per un ordinamento che non è il tuo.

Gran parte della contrattualistica Venture Capital arriva dagli Stati Uniti. Modelli NVCA, SAFE, boilerplate pensati per il Delaware e per il common law.
Ma se la startup ha sede in Italia, il contratto viene interpretato secondo il diritto italiano. E le regole cambiano parecchio.

Cosa sono le “clausole di stile”

Nei contratti di investimento, con “clausole di stile” si indicano quelle previsioni standard inserite per prassi, che non esprimono una volontà negoziale concreta o non sono coerenti con l’ordinamento in cui il contratto opera. Il rischio è che alcune clausole che credi ti stiano proteggendo non producano alcun effetto giuridico. Restano nel contratto, ma in caso di conflitto vengono semplicemente ignorate.
Nel Venture Capital questo succede spesso quando clausole pensate per il sistema americano vengono copiate senza adattamento al diritto italiano.

Il risultato è un contratto formalmente ben scritto, ma che in caso di conflitto potrebbe non tutelarti affatto.

Qui sotto trovi le 6 clausole che un founder dovrebbe sempre controllare prima di firmare, perché sono quelle che più spesso rischiano di diventare “clausole di stile” nei contratti VC italiani.

Vediamo una per una le clausole che rischiano di non proteggerti, perché succede, e come sistemarle.

Entire agreement

Molti contratti VC contengono la clausola entire agreement:
“Il presente contratto costituisce l’intero accordo tra le parti e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o orale.”

Nel diritto statunitense questa clausola esclude ogni riferimento a dichiarazioni precedenti, in base alla Parol Evidence Rule. 

Ma da noi non è sufficiente: l’art. 1362 c.c. stabilisce che, per interpretare il contratto, si deve accertare la comune intenzione delle parti, anche ricorrendo a elementi estranei al testo, inclusi comportamenti e comunicazioni anteriori o successive alla firma.

Quindi, anche se la clausola c’è, non basta per escludere elementi che raccontano un’intesa diversa (e-mail, altri accordi scritti).

Severability

La clausola di severability, o “clausola di salvaguardia”, prevede che, se una parte del contratto è nulla o inefficace, il resto dell’accordo resta valido.

È un classico nei contratti internazionali, ma anche qui l’efficacia nel diritto italiano è relativa.

L’art. 1419 c.c. prevede una regola simile, ma con un limite importante: se la clausola dichiarata nulla era essenziale per l’equilibrio complessivo, la nullità può estendersi all’intero contratto.

Non è la presenza della clausola a evitarlo. Conta il contenuto, e quanto quella parte incide sull’accordo.

La clausola di severability però non è completamente inutile: la dottrina e la giurisprudenza riconoscono che la sua presenza serve a invertire l’onere della prova o quantomeno a orientare la presunzione del giudice verso la conservazione del contratto.

Liquidation preference

La liquidation preference è una clausola centrale nei contratti VC.
Stabilisce che, in caso di liquidazione o exit, l’investitore recupera per primo il capitale investito, spesso con un moltiplicatore (1x, 2x, ecc.), prima che venga distribuito il resto tra i soci.

Nel mercato anglosassone è uno strumento legittimo di protezione dal downside.
Ma nel diritto italiano incontra un limite importante: l’art. 2265 c.c. vieta i patti leonini, ovvero le clausole che escludono un socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite.

Non tutte le clausole di liquidation preference violano questo divieto. Una preference 1x è generalmente compatibile con l’ordinamento: l’investitore viene rimborsato, ma condivide il rischio in caso di valore zero.

Diverse sono le formule che prevedono multipli elevati o meccanismi che eliminano completamente il rischio (es. clausole con put option automatico): queste possono essere qualificate come strumenti elusivi del divieto di patto leonino e, di conseguenza, ritenute nulle.

Su questo punto, la giurisprudenza più recente ha introdotto alcune precisazioni. Con la sentenza n. 17498/2018, la Cassazione ha ammesso la validità di opzioni put a prezzo predeterminato, purché inserite in patti parasociali specifici e temporanei, e giustificate da un interesse meritevole di tutela, come la funzione di garanzia in un’operazione di finanziamento. La Corte ha chiarito che ciò è possibile solo se l’accordo non comporta un’esclusione costante e strutturale dalle perdite.

Resta invece elevato il rischio di nullità quando meccanismi analoghi vengono inseriti nello statuto, che ha durata potenzialmente indefinita ed efficacia erga omnes. In questi casi, una liquidation preference particolarmente aggressiva (ad esempio 3x o superiore) può alterare in modo strutturale il rapporto sociale e risultare incompatibile con l’art. 2265 c.c.

Un criterio di valutazione rimane centrale: più la clausola assicura all’investitore un risultato indipendente dall’andamento della società, più aumenta il rischio di nullità.

Drag along e tag along

Nei contratti VC è normale trovare una clausola di drag along: consente alla maggioranza di obbligare la minoranza a vendere le proprie quote in caso di cessione della società.
È uno strumento chiave per l’exit: pochi acquirenti sono disposti a rilevare una partecipazione di maggioranza lasciando quote residue a soci non allineati.

La clausola tag along, invece, protegge i soci di minoranza, permettendo loro di agganciarsi alla vendita della maggioranza alle stesse condizioni.
In tandem, le due clausole servono a garantire fluidità nelle operazioni e tutela per tutte le parti.

Il problema emerge quando il drag along è formulato in modo troppo sbilanciato.
Una clausola che consente alla maggioranza di imporre la vendita a un prezzo deciso “a propria discrezione”, senza criteri di valorizzazione oggettiva, può essere considerata nulla per violazione dell’art. 1349 c.c., che vieta valutazioni rimesse al mero arbitrio di una parte (merum arbitrium).

Anche il tag along, se assente o mal costruito, lascia esposto il socio di minoranza: può ritrovarsi vincolato a un nuovo assetto societario senza vie d’uscita.

Per ridurre i rischi:

  • mai prevedere un drag along senza un tag along;
  • inserire un floor price o un riferimento al fair market value (equa valorizzazione) definito da terzi;
  • assicurarsi che tutte le parti vendano alle stesse condizioni (same terms and conditions).

Non-compete

Il patto di non concorrenza è una clausola ricorrente nei contratti VC: il founder si impegna a non avviare o partecipare a iniziative concorrenti per un certo periodo dopo l’uscita dalla società.

Per l’investitore è una tutela comprensibile. Il problema, nel diritto italiano, è che non esiste un solo regime applicabile, perché il founder può trovarsi in posizioni giuridiche diverse.

Quando il founder opera come dipendente o dirigente, si applica l’art. 2125 c.c. In questo caso il patto di non concorrenza è valido solo se:

  • Stipulato per iscritto;
  • Limitato nel tempo, nell’oggetto e nel territorio;
  • Prevede un corrispettivo specifico e congruo, distinto dalla retribuzione ordinaria.

Un patto gratuito, simbolico o “assorbito” nello stipendio è, secondo la giurisprudenza, esposto a nullità.

Diverso è il caso del founder che agisce come amministratore o socio, senza un rapporto di lavoro subordinato. In questo caso si applica l’art. 2596 c.c., che disciplina i limiti contrattuali della concorrenza. La norma non richiede espressamente un corrispettivo e consente patti di non concorrenza fino a cinque anni, purché circoscritti per attività e ambito territoriale.

Il punto critico è che, nella pratica delle startup, questa distinzione è spesso instabile. Parte della giurisprudenza tende ad applicare in via analogica l’art. 2125 c.c. anche a rapporti formalmente autonomi, quando l’amministratore o il socio svolge un’attività lavorativa prevalente o si trova in una posizione assimilabile a quella del lavoratore subordinato.

Quindi una clausola di non concorrenza gratuita può apparire valida in base all’art. 2596 c.c., ma può essere successivamente dichiarata nulla se il rapporto viene riqualificato o se il giudice applica l’analogia a tutela del diritto al lavoro.

Per questo, nei contratti di investimento, prevedere un corrispettivo specifico per il non-compete è la soluzione più sicura.

Bad leaver/Reverse vesting

Nei contratti VC è frequente prevedere che, se il founder abbandona il progetto prima di una certa scadenza, o in determinate condizioni, debba cedere le proprie quote, talvolta a un valore simbolico.
È la logica del bad leaver: chi lascia male, perde tutto o quasi.

A questo si lega spesso il meccanismo di reverse vesting: le quote del founder “maturano” nel tempo, come incentivo alla permanenza nel progetto.

Funziona? Sì, ma la sua compatibilità con l’ordinamento italiano è limitata.

L’art. 2237 c.c. stabilisce che il prestatore d’opera, quindi anche il founder in veste di amministratore o consulente, può recedere per giusta causa, senza penali.
Se il contratto prevede che in caso di uscita anticipata (anche per motivi legittimi) il founder perda tutte le quote o debba rivenderle a prezzo nominale, la clausola rischia di essere qualificata come vessatoria o nulla per contrasto con l’ordine pubblico.

L’aspetto critico è la definizione di bad leaver: se include dimissioni volontarie generiche, o situazioni non collegate a colpa grave, espone l’accordo a impugnazioni.

La soluzione passa per una costruzione equilibrata:

  • limitare il bad leaver a ipotesi gravi e documentabili (dolo, condanna penale, violazione di obblighi);
  • evitare penali “automatiche”;
  • prevedere un vesting reale, progressivo, con valorizzazione coerente.

Questa tabella riassume cosa rischi e come proteggerti

ClausolaNorma italiana in conflittoRischioCome proteggerti
Entire AgreementArt. 1362 c.c. (interpretazione del contratto)Il giudice può considerare email, chat e comportamenti esterni al testo contrattualeClausola di novazione espressa + patto di forma scritta ad substantiam
SeverabilityArt. 1419 c.c. (nullità parziale)La nullità di una clausola essenziale può estendersi all’intero contrattoMeccanismo di sostituzione automatica con clausola valida equivalente
Liquidation PreferenceArt. 2265 c.c. (divieto di patto leonino)Nullità se la clausola elimina il rischio per l’investitoreMultiplo massimo 1x e partecipazione al rischio residuo
Drag alongArt. 1349 c.c. (divieto di merum arbitrium)Nullità se il prezzo è rimesso alla discrezione della maggioranzaFloor Price o Fair Market Value + Tag Along + Same Terms
Non-competeArt. 2125 c.c. (patto di non concorrenza)Nullità se manca un corrispettivo specifico e congruoCompenso dedicato, separato da quote e stipendio
Bad leaverArt. 2237 c.c. (recesso)Clausola nulla se punisce anche il recesso legittimoLimitare a dolo o colpa grave; vesting progressivo reale

Clausole di stile  vs clausole d’uso vs boilerplate vs clausole vessatorie

Nei contratti di investimento, chi non ha una formazione legale tende spesso a trattare tutte le clausole allo stesso modo. Dal punto di vista di founder, investitori non giuristi o advisor operativi, clausole di stile, boilerplate e clausole vessatorie appaiono come parti equivalenti di un testo contrattuale, tutte formalmente “importanti”.

Dal punto di vista giuridico, però, non lo sono affatto:

  • Le clausole di stile, come visto, non incidono sull’equilibrio del contratto. Il rischio è attribuire loro una funzione protettiva che non hanno: non creano diritti aggiuntivi e non limitano l’attività interpretativa del giudice quando la legge impone criteri diversi.
  • Le clausole boilerplate, invece, svolgono una funzione tecnica precisa. Regolano aspetti come legge applicabile, foro competente, modalità di modifica dell’accordo. Non sono marginali, ma richiedono coerenza con l’ordinamento applicabile. Nei contratti VC, quelle importate da modelli anglosassoni funzionano solo se adattate.
  • Le clausole vessatorie operano su un piano diverso ancora. Incidono direttamente sull’assetto di potere tra le parti e possono imporre obblighi particolarmente gravosi. In certi casi richiedono una specifica approvazione o possono essere oggetto di contestazione

A un occhio non legale, tutte queste clausole sembrano equivalenti. In realtà, confondere questi piani porta a sopravvalutare disposizioni che non tutelano e a sottovalutare quelle che incidono in modo significativo sulla posizione del founder. Questo tipo di analisi rientra tra le attività che svolge Startax a supporto delle startup nelle operazioni di investimento, insieme alla valutazione degli impatti societari e fiscali dell’operazione.

Clausole di stile: risposte ai dubbi più comuni dei founder

No. Le clausole di stile non sono automaticamente nulle, ma possono essere prive di effetti giuridici se formulate in modo generico o se non incidono sull’equilibrio contrattuale. Il problema principale è attribuire loro una funzione protettiva che, nel diritto italiano, non hanno.

Sì, la lingua non incide sulla validità del contratto. Tuttavia, se la legge applicabile è quella italiana, il contratto viene interpretato secondo il Codice Civile, indipendentemente dalla lingua utilizzata. Clausole pensate per il common law possono quindi non produrre gli effetti attesi.

Nel diritto italiano, no in modo automatico. Anche in presenza di una clausola di Entire Agreement, il giudice può considerare email, comportamenti e dichiarazioni esterne al testo per ricostruire la volontà delle parti, ai sensi dell’art. 1362 c.c.

Dipende. I modelli standard (SAFE, NVCA, ecc.) non sono sbagliati, ma sono costruiti per ordinamenti diversi. Senza un adattamento al diritto italiano, alcune clausole possono risultare inefficaci o incoerenti con norme imperative.

Sì. La firma non garantisce l’efficacia giuridica. Una clausola contraria a norme imperative o formulata in modo incompatibile con il Codice Civile può essere dichiarata nulla o priva di effetti, anche se accettata da entrambe le parti.

Dipende dal suo ruolo nel contratto. Se la clausola è marginale, la nullità può restare circoscritta. Se invece è considerata essenziale, la nullità può estendersi all’intero accordo, come previsto dall’art. 1419 c.c

Prima della firma. Dopo, i margini di intervento si riducono sensibilmente. La revisione è particolarmente rilevante quando il contratto utilizza modelli internazionali adattati solo formalmente